Seveso, Carro scrive alla Givaudan: "Troviamo un accordo"
L'oggetto della mail che ci ha inviato non lascia spazio a dubbi: Gaetano Carro, il fondatore del Comitato 5D, è tutt'altro che disposto ad arrendersi nella battaglia che ormai da lungo tempo sta conducendo per vedere riconosciuti i diritti dei cittadini colpiti dal disastro chimico dell'Icmesa. "Inquinati - ci scrive - danneggiati, ingannati e condannati". Per questo motivo si è rivolto direttamente alla Givaudan per far presente le sue ragioni: con un incontro spera di poter trovare un acco...
L'oggetto della mail che ci ha inviato non lascia spazio a dubbi: Gaetano Carro, il fondatore del Comitato 5D, è tutt'altro che disposto ad arrendersi nella battaglia che ormai da lungo tempo sta conducendo per vedere riconosciuti i diritti dei cittadini colpiti dal disastro chimico dell'Icmesa. "Inquinati - ci scrive - danneggiati, ingannati e condannati". Per questo motivo si è rivolto direttamente alla Givaudan per far presente le sue ragioni: con un incontro spera di poter trovare un accordo per chiudere definitivamente la questione. Questa la lettera che ha inviato.
Spett/le Givaudan S.A. Vernier, Ginevra, Confederazione Elvetica, e, p.c., Avv. Eva Lenski, Via S. Damiano, 2, 20122, Milano.
La risposta datami dall’Avv. Eva Lenski, che qui allego, non la ritengo pertinente con lo spirito scaturente dal VERBALE DI INTESA dell’atto transattivo Givaudan - Comune di Seveso del 13 settembre 1983. Io chiedo il risarcimento dei danni non patrimoniali documentati.
Ritengo che l’impegno assunto dal Dottor de PURY debba essere osservato. Egli, in veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Givaudan, ha firmato il VERBALE DI INTESA (V. allegato) per la transazione col Comune di Seveso. Escludo che lo abbia fatto solo allo scopo di chiedere per gli imputati ICMESA al Tribunale di Monza l’applicazione dell’Art. 62, sesto comma, del CP Italiano! Perché ora la legale della Givaudan stravolge il significato di quel VERBALE? I DANNI SONO PROVATI come da copiosa documentazione in mie mani.
Nessuno, allo stato, potrà più suggerire alla Corte d’Appello di Milano le modalità di applicazione dell’articolo 2953 C.C. (V. pag. 56 CITAZIONE IN APPELLO), dimenticando l’Art. 112 c.p.c., e nulla dicendo, né in primo, né in secondo grado, sugli articoli del C.C. nrr. 1310, 2043, 2943 primo comma, 2945 primo e secondo comma; sulla sentenza di condanna definitiva dell’l’ICMESA del 23 maggio 1986 e la logica applicazione dell’art. 2953 C.C.; infine, fatto ancor più grave, nulla è stato detto sulle interruzioni della prescrizione dal 3 febbraio 1992 al 30 gennaio 2012.
Lo spirito del VERBALE DI INTESA va rispettato: si DEVE andare oltre i benefici di ICMESA e i risarcimenti di Regione Lombardia e dei Comuni di Seveso, Meda, Cesano Maderno e Desio. I veri danneggiati siamo noi cittadini: L’ICMESA ottenne lo sconto di pena per gli imputati; Comuni e Regione incamerarono i loro risarcimenti… E i cittadini danneggiati? Gli affetti da cloracne, che hanno subito il pignoramento della casa per restituire il risarcimento, non credo che ciò fosse nello spirito del VERBALE DI INTESA della transazione. Quindi, si dia corso all’art. 5 del VERBALE DI INTESA, senza il quale (“Si dà atto che la Givaudan proseguirà le operazioni di risarcimento dei danni a terzi.”), la transazione Comune di Seveso-Givaudan non si sarebbe fatta!
Il Comitato 5D ha revocato il mandato all’avvocato delle tre ingiuste sconfitte: la Corte d’Appello di Milano fece, oltremodo, scempio di giurisprudenza. Ciò risulta dalla sentenza della Corte stessa n. 2453/2010, a pag. 21, la quale, a sostegno del suo motivo, che condanna i danneggiati, INVITA a vedere la sentenza n. 17825/2002 del Supremo Collegio, sentenza, questa, fatta propria dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 581/2008 in relazione al giudizio delle emotrasfusioni infette, ma con intento diverso di quello della Corte d’Appello di Milano. La sentenza n. 17825/2002 del Supremo Collegio, richiamata, come già detto, dalla Corte d’Appello di Milano, non dice affatto quel che la Corte stessa le attribuisce, ma esprime principi diametralmente opposti, poiché, per l’applicazione dell’art. 2953 C.C., tra l’altro dice che “ha CARATTERE GENERALE e trova applicazione ANCHE nelle ipotesi in cui la sentenza di condanna generica sia emessa nel corso di procedimento penale, in favore del danneggiato costituitosi parte civile.” Quindi, secondo il mio modesto punto di vista, quanto sostiene “l’apparato giudicante” della Corte d’Appello di Milano, secondo cui, “della prescrizione decennale è legittimato a valersi ESCLUSIVAMENTE il danneggiato che si sia costituito parte civile nel processo penale”, E’ ERRATO; E’ SCEMPIO GIURISPRUDENZIALE!
Chiedo un incontro per un accordo transattivo a tacitazione di ogni questione. Grazie.
Distinti saluti. Per il comitato 5D: Gaetano Carro
Spett/le Givaudan S.A. Vernier, Ginevra, Confederazione Elvetica, e, p.c., Avv. Eva Lenski, Via S. Damiano, 2, 20122, Milano.
La risposta datami dall’Avv. Eva Lenski, che qui allego, non la ritengo pertinente con lo spirito scaturente dal VERBALE DI INTESA dell’atto transattivo Givaudan - Comune di Seveso del 13 settembre 1983. Io chiedo il risarcimento dei danni non patrimoniali documentati.
Ritengo che l’impegno assunto dal Dottor de PURY debba essere osservato. Egli, in veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Givaudan, ha firmato il VERBALE DI INTESA (V. allegato) per la transazione col Comune di Seveso. Escludo che lo abbia fatto solo allo scopo di chiedere per gli imputati ICMESA al Tribunale di Monza l’applicazione dell’Art. 62, sesto comma, del CP Italiano! Perché ora la legale della Givaudan stravolge il significato di quel VERBALE? I DANNI SONO PROVATI come da copiosa documentazione in mie mani.
Nessuno, allo stato, potrà più suggerire alla Corte d’Appello di Milano le modalità di applicazione dell’articolo 2953 C.C. (V. pag. 56 CITAZIONE IN APPELLO), dimenticando l’Art. 112 c.p.c., e nulla dicendo, né in primo, né in secondo grado, sugli articoli del C.C. nrr. 1310, 2043, 2943 primo comma, 2945 primo e secondo comma; sulla sentenza di condanna definitiva dell’l’ICMESA del 23 maggio 1986 e la logica applicazione dell’art. 2953 C.C.; infine, fatto ancor più grave, nulla è stato detto sulle interruzioni della prescrizione dal 3 febbraio 1992 al 30 gennaio 2012.
Lo spirito del VERBALE DI INTESA va rispettato: si DEVE andare oltre i benefici di ICMESA e i risarcimenti di Regione Lombardia e dei Comuni di Seveso, Meda, Cesano Maderno e Desio. I veri danneggiati siamo noi cittadini: L’ICMESA ottenne lo sconto di pena per gli imputati; Comuni e Regione incamerarono i loro risarcimenti… E i cittadini danneggiati? Gli affetti da cloracne, che hanno subito il pignoramento della casa per restituire il risarcimento, non credo che ciò fosse nello spirito del VERBALE DI INTESA della transazione. Quindi, si dia corso all’art. 5 del VERBALE DI INTESA, senza il quale (“Si dà atto che la Givaudan proseguirà le operazioni di risarcimento dei danni a terzi.”), la transazione Comune di Seveso-Givaudan non si sarebbe fatta!
Il Comitato 5D ha revocato il mandato all’avvocato delle tre ingiuste sconfitte: la Corte d’Appello di Milano fece, oltremodo, scempio di giurisprudenza. Ciò risulta dalla sentenza della Corte stessa n. 2453/2010, a pag. 21, la quale, a sostegno del suo motivo, che condanna i danneggiati, INVITA a vedere la sentenza n. 17825/2002 del Supremo Collegio, sentenza, questa, fatta propria dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 581/2008 in relazione al giudizio delle emotrasfusioni infette, ma con intento diverso di quello della Corte d’Appello di Milano. La sentenza n. 17825/2002 del Supremo Collegio, richiamata, come già detto, dalla Corte d’Appello di Milano, non dice affatto quel che la Corte stessa le attribuisce, ma esprime principi diametralmente opposti, poiché, per l’applicazione dell’art. 2953 C.C., tra l’altro dice che “ha CARATTERE GENERALE e trova applicazione ANCHE nelle ipotesi in cui la sentenza di condanna generica sia emessa nel corso di procedimento penale, in favore del danneggiato costituitosi parte civile.” Quindi, secondo il mio modesto punto di vista, quanto sostiene “l’apparato giudicante” della Corte d’Appello di Milano, secondo cui, “della prescrizione decennale è legittimato a valersi ESCLUSIVAMENTE il danneggiato che si sia costituito parte civile nel processo penale”, E’ ERRATO; E’ SCEMPIO GIURISPRUDENZIALE!
Chiedo un incontro per un accordo transattivo a tacitazione di ogni questione. Grazie.
Distinti saluti. Per il comitato 5D: Gaetano Carro