Seveso, il Segretario comunale: "scivoloni giuridici" dei consiglieri di opposizione

Non si spegne l'eco per la vicenda della riqualificazione dell'illuminazione pubblica. Dopo la dichiarazione di illegittimità della delibera, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Segretario generale
Anna Lucia Gaeta risponde ai consiglieri comunali. Lo fa con una lettera, datata mercoledì 25 marzo, per esprimere in sintesi alcuni concetti: innanzitutto al Segretario non spetta il controllo di legittimità degli atti, demandato ai responsabili di ...

Non si spegne l'eco per la vicenda della riqualificazione dell'illuminazione pubblica. Dopo la dichiarazione di illegittimità della delibera, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Segretario generale

Anna Lucia Gaeta risponde ai consiglieri comunali. Lo fa con una lettera, datata mercoledì 25 marzo, per esprimere in sintesi alcuni concetti: innanzitutto al Segretario non spetta il controllo di legittimità degli atti, demandato ai responsabili di servizio e ai dirigenti. Né, tanto meno, può entrare nel merito dei dettagli tecnici delle delibere. Manifestando il suo rammarico per il ritardo con cui la lettera è stata trasmessa agli amministratori comunali, e pronta a darne spiegazione nella prossima seduta consiliare, spiega che un Segretario comunale non può dimettersi: ma, riconoscendo "una difficoltà e una relazione istituzionale viziata", rimette ogni decisione ai sindaci che hanno sottoscritto la convenzione (Seveso e Lentate sul Seveso, ndr). Qui di seguito la lettera che ha indirizzato ai consiglieri comunali, alla Giunta e al Presidente del Consiglio comunale:

A seguito dei commenti apparsi su "Qui Brianza" il Segretario generale ritiene doveroso fare alcune precisazioni.

In primo luogo si ringrazia - a nome della categoria - i Consiglieri che hanno affermato, seppure in negativo, su presupposti di fatto e di diritto totalmente infondati, il ruolo e l'importanza del Segretario comunale.

Contrariamente al disegno di legge (c.d. Riforma Madia) che dispone l'abolizione dei Segretari comunali e conferma il ruolo esclusivo dei dirigenti nella gestione e direzione della cosa pubblica, alcuni Consiglieri comunali di Seveso hanno riscoperto l'importanza del Segretario comunale attribuendogli funzioni e scopi che, pur non trovando riscontro né nell'attuale Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 267/2000) né nell'ordinamento interno del Comune di Seveso, segnalano l'esigenza di meditarne la figura e/o la sua abolizione.

Sorvolando sui commenti di singoli cittadini, che possono essere privi di specifiche competenze, ci si sofferma sul c.d. "ruolo tecnico" del Segretario comunale tanto sbandierato, mai compreso pienamente, forse a causa di una legislazione che ha trascurato di definire compiutamente la figura, alimentando gli equivoci e gli "scivoloni giuridici" in cui sono incorsi alcuni membri del Consiglio comunale di Seveso.

Il Segretario comunale, a norma dell'art. 97 del TUEL svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa. Non spetta al Segretario il parere di legittimità-regolarità tecnica che, a norma dell'art. 49 del TUEL, spetta unicamente al Responsabile del Servizio interessato, fatta salva l'ipotesi di assenza dei responsabili. Aspetto che non ricorre per il Comune di Seveso, provvisto sia di responsabili che di dirigenti.

Non si farà una disamina sul significato di "collaborazione e assistenza giuridico amministrativa" su cui fiumi di dottrina e di giurisprudenza si sono espressi in modo completo ed esaustivo, ci si limiterà a ricordare ai consiglieri comunali che tale ruolo non consiste nell'inibire l'esercizio del potere di decisione e/o indirizzo dell'Amministrazione, ma nell'assistere che l'esercizio dello stesso si svolga e risulti conforme all'ordinamento giuridico, fatti salvi il caso di evidente violazione di legge o di atti completamente illeciti.

Il ruolo del Segretario è quello di una sorta di consulente giuridico: "il garante della legalità dell'azione amministrativa" ovvero non della legalità del singolo atto amministrativo - atteso che non rientra più fra le competenze del Segretario il controllo di legittimità - piuttosto il suo ruolo deve garantire la possibilità che le scelte e le decisioni proprie dell'ente si svolgano in un contesto definito in via anticipata di legalità.

L'ordinamento vigente, in sostanza, non assegna al Segretario il ruolo di censore né la funzione di "inibire" tutti gli atti rischiosi, altrimenti, argomentando per assurdo, il Segretario comunale dovrebbe inibire tutti gli atti dell'ente e tutti gli atti dei Responsabili di Servizio che paventino la semplice probabilità di un ricorso giurisdizionale o di una richiesta di chiarimento da parte di Autorità di Vigilanza o Garanzia.

Naturalmente nulla vieta che i Consiglieri comunali di Seveso si facciano portatori di una proposta di legge in tal senso, restando impregiudicata la conseguenza giuridica: ogni parere espresso dal Segretario comunale, che abbia la forza invocata sopra, non potrà essere liquidato, se scomodo, come "bizzarro" ma dovrà dal luogo agli effetti inibenti previsti.

Nel merito, tuttavia, l'accusa di negligenza/imperizia rivolta al Segretario generale è completamente infondata.

Il Segretario generale ha soppesato con l'Amministrazione e con i Funzionari tutti i rischi, tant'è che delle due proposte di efficientamento espresse come indirizzo dall'amministrazione, solo quella legata agli impianti di illuminazione pubblica ha superato il vaglio della legalità formale, espressa proprio con la delibera di indirizzo in oggetto.

Il Segretario generale, inoltre, pur se non tenuto dalle norme, non si è fermato al livello della legalità formale, ma ha dato precisi indirizzi al responsabile di servizio, affinché fossero accertati tutti gli elementi supportanti la legalità sostanziale ovvero "efficienza, efficacia, economicità" secondo il dettato dell'art. 97 della Costituzione - prima di fare qualsiasi affidamento.

Il Segretario, per contro, non è entrato, né sarebbe ammissibile in fatto e in diritto, nei dettagli tecnici del progetto, che sono di esclusiva competenza del Responsabile Tecnico.

La determina del responsabile di servizio n. 16/2015 (non il Consiglio comunale) affida i lavori di adeguamento illuminotecnico sulla scorta dell'indirizzo consiliare, conformandosi, sul piano tecnico-giuridico al dettato normativo sovra indicato e va ben oltre, sicché non è difficile ipotizzare che, se il contenuto fosse stato all'attenzione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, forse la comunicazione della stessa sarebbe stata di ben altro tenore.

Con riferimento alle preoccupazioni dei Consiglieri per supposti "costi e responsabilità penali" si ricorda che la stessa Autorità - richiamando l'AVCP (ora ANAC) in ordine alle ipotesi di affidamenti con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando - si esprime con riserva: "...non sembrano nel caso di specie, ricorrere i presupposti applicativi del richiamato art. 57 comma 2, lett. B del Codice degli appalti..." e assegna al Comune di Seveso un termine di 60 giorni per adottare le iniziative volte a rimuovere la violazione della concorrenza.

Con riferimento al ritardo nella comunicazione, il Segretario generale esprime tutto il suo rammarico ed è pronta a fornire al Consiglio comunale le "proprie" motivazioni, le quali se ascoltate, potranno consentire se non una giustificazione almeno la comprensione del ritardo medesimo.

Da ultimo, ma non meno importante, la richiesta rivolta al Segretario comunale di "immediate e spontanee dimissioni".

Non si vuole rimarcare la differenza fra organi politici e burocratici: il Segretario non può dimettersi, pena la violazione dei propri doveri giuridici, tuttavia coglie tutta la dimensione di una difficoltà e di una relazione istituzionale che risulta viziata e del tutto estranea al normale e collaborativo rapporto che vi deve essere fra i Consiglieri comunali e il medesimo Segretario: unico organo deputato a garantire l'intero Consiglio comunale a prescindere dalle maggioranze politiche e dal Sindaco che ne ha disposto la nomina.

Per tutto quanto premesso, il Segretario generale pur prendendo atto della testimonianza della Giunta, che valuta ogni giorno il lavoro e le responsabilità assunte dal medesimo, rimetterà ogni decisione alla valutazione dei Sindaci dei Comuni convenzionati.

Distintamente.

Il Segretario generale

Anna Lucia Gaeta

9 commenti

Luca Allievi :
A breve su questi schermi un paio di considerazioni sulla comunicazione inviata dal Segretario comunale ... State sintonizzati! | martedì 05 maggio 2015 12:00 Rispondi
Mr X :
Io invece vorrei qualche chiarimento... Dopo le considerazioni di Allievi ( magari Lui mi darà già delle risposte ) vi esporrò i miei dubbi | martedì 05 maggio 2015 12:00 Rispondi
Massimiliano Albericci :
Garante della legalità e correttezza amministrativa. Il Segretario svolge, ai sensi del comma 2 dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000, compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. La giurisprudenza ha sostenuto che anche dopo la riforma dello status del segretario comunale e dopo l’eliminazione del parere preventivo di legittimità di quest’ultimo, il Segretario Comunale e Provinciale “mantiene la specifica funzione ausiliaria di garante della legalità e correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale” (Corte dei Conti reg. Lombardia, sez. giurisd. 09/07/2009 n. 473) “..si tratta, invero, di una figura professionale alla quale è per legge demandato un ruolo di garanzia, affinché l'attività dell'ente possa dispiegarsi nell'interesse del buon andamento e dell'imparzialità, a nulla rilevando - ma semmai rafforzando in senso spiccatamente istituzionale - la dipendenza di carattere fiduciario con il Sindaco.” (C.Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 08/05/2009, n. 324). | martedì 05 maggio 2015 12:00 Rispondi
Gaetano Carro :
...Inoltre: con la Legge 190/2012 il segretario comunale è stato individuato responsabile della prevenzione dei fenomeni illeciti negli enti dove svolge la propria prestazione lavorativa. (funzionario anticorruzione). | martedì 05 maggio 2015 12:00 Rispondi
Mr X :
Carissimo Segretario, Dottoressa Gaeta, Comincio ringraziandola per la sua comprensione, visto che probabilmente si rivolgeva a me (unico cittadino a commentare le dichiarazioni del Cons. Vaccarino) nella sua frase che dice:" Sorvolando sui commenti di singoli cittadini, che possono essere privi di specifiche competenze". Ebbene si, sono un privato cittadino privo di specifiche competenze, tuttavia non mi sembra di essere una persona particolarmente sprovveduta. Vorrei porle, quindi, qualche domanda riguardante la Sua lettera. Certo che non mancherà di rispondere quantomeno per educazione. 1-Per cominciare vorrei capire la natura della sua lettera, cioè cosa intendeva fare con questa lettera? non si capisce bene da questo articolo se queste sue frasi sono rivolte mezzo PEC ai consiglieri comunali oppure hanno un'origine di comunicato stampa. Nel secondo caso mi sembra quantomeno balzana l'iniziativa visto che questo canale è più consono alla vita politica che non a quella tecnica. 2-Detto questo è vero i comuni cittadini non hanno competenze specifiche, non tutti di lavoro fanno i segretari comunali, esattamente come i consiglieri comunali altrimenti la sua figura onestamente non si spiegherebbe 3-Lei sostiene che il suo ruolo è quello di :assistere che l’esercizio dello stesso si svolga e risulti conforme all’ordinamento giuridico" ma anche "Non spetta al Segretario il parere di legittimità-regolarità tecnica". Proprio non capisco! La prego mi spieghi mi sembrano due frasi opposte tra loro 4-Mi pare poi che Lei tagli troppo corto quando dice: "Non si farà una disamina sul significato di “collaborazione e assistenza giuridico amministrativa” su cui fiumi di dottrina e di giurisprudenza si sono espressi in modo completo ed esaustivo," Il Dott. Alberici proprio sopra mi sembra chiarire che proprio esaustiva, come spesso accade in Italia, la giurisprudenza non sia. Non è Legge è giurisprudenza. 5-Qui viene il bello, quando Lei dice: "Con riferimento alle preoccupazioni dei Consiglieri per supposti “costi e responsabilità penali” si ricorda che la stessa Autorità – richiamando l’AVCP (ora ANAC) in ordine alle ipotesi di affidamenti con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando – si esprime con riserva: “…non sembrano nel caso di specie, ricorrere i presupposti applicativi del richiamato art. 57 comma 2, lett. B del Codice degli appalti…” e assegna al Comune di Seveso un termine di 60 giorni per adottare le iniziative volte a rimuovere la violazione della concorrenza.": Come può il Comune rimuovere la violazione quando Enel ha già incominciato i lavori? Lo conferma? Perchè cosi sono le voci che girano in paese... e se il comune non potesse, che provvedimenti prenderebbe il garante? 6- Questa poi io la interpreto con una caduta di stile: "Non spetta al Segretario il parere di legittimità-regolarità tecnica che, a norma dell’art. 49 del TUEL, spetta unicamente al Responsabile del Servizio interessato" sembra tanto la colpa non è mia è del funzionario, un pò come se un allenatore dovesse scaricare la colpa sui giocatori... L'impressione è quella! Per favore mi chiarisca cosa intendeva dire perchè non penso che una donna di classe come Lei, laureata e intellettualmente superiore ad un comune cittadino possa fare facilmente una caduta di stile di questo tipo. 7- Ma chi è il funzionario che ha firmato? La ringrazio infinitamente per i chiarimenti che sono certo non mancherà di concederMI e nel mentre Le auguro buona serata | martedì 05 maggio 2015 12:00 Rispondi
Luca Allievi :
Giusto per dare qualche ragguaglio tecnico in più. Le considerazioni di tipo politico/amministrativo seguiranno a breve. La sentenza 40/2013 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, ha parzialmente modificato l'orientamento assunto in precedenti pronunce e ha ridefinito il perimetro delle responsabilità amministrative e contabili del Segretario Comunale. Nello specifico, la magistratura contabile ha affermato che l'abrogazione dell'istituto del parere preventivo di legittimità del Segreatio Comunale sugli atti di Giunta e di Consiglio Comunale , operata dall'art. 17, commi 85 e 86, della Legge n. 127/1997, non esime quest'ultimo dall'obbligo di verificare la correttezza amministrativa delle deliberazioni adottate dai predetti organi. Questa sentenza è del 2013, non del 1902! ... il segretario la dovrebbe conoscere ... | martedì 05 maggio 2015 12:00 Rispondi
Mr X :
Scusate ma non sono riuscito a trovare la determina 16/2015 sull'albopretorio in line del comune. Qualcuno sa dirmi come posso fare? | martedì 05 maggio 2015 12:00 Rispondi
redazione :
Non si può fare... nel senso che non è ancora stata pubblicata. | martedì 05 maggio 2015 12:00 Rispondi
Mr X :
Spero che un grazie alla redazione spero sia sufficiente | martedì 05 maggio 2015 12:00 Rispondi