Seveso, il Segretario comunale: "scivoloni giuridici" dei consiglieri di opposizione
Non si spegne l'eco per la vicenda della riqualificazione dell'illuminazione pubblica. Dopo la dichiarazione di illegittimità della delibera, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Segretario generale
Anna Lucia Gaeta risponde ai consiglieri comunali. Lo fa con una lettera, datata mercoledì 25 marzo, per esprimere in sintesi alcuni concetti: innanzitutto al Segretario non spetta il controllo di legittimità degli atti, demandato ai responsabili di ...
Non si spegne l'eco per la vicenda della riqualificazione dell'illuminazione pubblica. Dopo la dichiarazione di illegittimità della delibera, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Segretario generale
Anna Lucia Gaeta risponde ai consiglieri comunali. Lo fa con una lettera, datata mercoledì 25 marzo, per esprimere in sintesi alcuni concetti: innanzitutto al Segretario non spetta il controllo di legittimità degli atti, demandato ai responsabili di servizio e ai dirigenti. Né, tanto meno, può entrare nel merito dei dettagli tecnici delle delibere. Manifestando il suo rammarico per il ritardo con cui la lettera è stata trasmessa agli amministratori comunali, e pronta a darne spiegazione nella prossima seduta consiliare, spiega che un Segretario comunale non può dimettersi: ma, riconoscendo "una difficoltà e una relazione istituzionale viziata", rimette ogni decisione ai sindaci che hanno sottoscritto la convenzione (Seveso e Lentate sul Seveso, ndr). Qui di seguito la lettera che ha indirizzato ai consiglieri comunali, alla Giunta e al Presidente del Consiglio comunale:
A seguito dei commenti apparsi su "Qui Brianza" il Segretario generale ritiene doveroso fare alcune precisazioni.
In primo luogo si ringrazia - a nome della categoria - i Consiglieri che hanno affermato, seppure in negativo, su presupposti di fatto e di diritto totalmente infondati, il ruolo e l'importanza del Segretario comunale.
Contrariamente al disegno di legge (c.d. Riforma Madia) che dispone l'abolizione dei Segretari comunali e conferma il ruolo esclusivo dei dirigenti nella gestione e direzione della cosa pubblica, alcuni Consiglieri comunali di Seveso hanno riscoperto l'importanza del Segretario comunale attribuendogli funzioni e scopi che, pur non trovando riscontro né nell'attuale Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 267/2000) né nell'ordinamento interno del Comune di Seveso, segnalano l'esigenza di meditarne la figura e/o la sua abolizione.
Sorvolando sui commenti di singoli cittadini, che possono essere privi di specifiche competenze, ci si sofferma sul c.d. "ruolo tecnico" del Segretario comunale tanto sbandierato, mai compreso pienamente, forse a causa di una legislazione che ha trascurato di definire compiutamente la figura, alimentando gli equivoci e gli "scivoloni giuridici" in cui sono incorsi alcuni membri del Consiglio comunale di Seveso.
Il Segretario comunale, a norma dell'art. 97 del TUEL svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa. Non spetta al Segretario il parere di legittimità-regolarità tecnica che, a norma dell'art. 49 del TUEL, spetta unicamente al Responsabile del Servizio interessato, fatta salva l'ipotesi di assenza dei responsabili. Aspetto che non ricorre per il Comune di Seveso, provvisto sia di responsabili che di dirigenti.
Non si farà una disamina sul significato di "collaborazione e assistenza giuridico amministrativa" su cui fiumi di dottrina e di giurisprudenza si sono espressi in modo completo ed esaustivo, ci si limiterà a ricordare ai consiglieri comunali che tale ruolo non consiste nell'inibire l'esercizio del potere di decisione e/o indirizzo dell'Amministrazione, ma nell'assistere che l'esercizio dello stesso si svolga e risulti conforme all'ordinamento giuridico, fatti salvi il caso di evidente violazione di legge o di atti completamente illeciti.
Il ruolo del Segretario è quello di una sorta di consulente giuridico: "il garante della legalità dell'azione amministrativa" ovvero non della legalità del singolo atto amministrativo - atteso che non rientra più fra le competenze del Segretario il controllo di legittimità - piuttosto il suo ruolo deve garantire la possibilità che le scelte e le decisioni proprie dell'ente si svolgano in un contesto definito in via anticipata di legalità.
L'ordinamento vigente, in sostanza, non assegna al Segretario il ruolo di censore né la funzione di "inibire" tutti gli atti rischiosi, altrimenti, argomentando per assurdo, il Segretario comunale dovrebbe inibire tutti gli atti dell'ente e tutti gli atti dei Responsabili di Servizio che paventino la semplice probabilità di un ricorso giurisdizionale o di una richiesta di chiarimento da parte di Autorità di Vigilanza o Garanzia.
Naturalmente nulla vieta che i Consiglieri comunali di Seveso si facciano portatori di una proposta di legge in tal senso, restando impregiudicata la conseguenza giuridica: ogni parere espresso dal Segretario comunale, che abbia la forza invocata sopra, non potrà essere liquidato, se scomodo, come "bizzarro" ma dovrà dal luogo agli effetti inibenti previsti.
Nel merito, tuttavia, l'accusa di negligenza/imperizia rivolta al Segretario generale è completamente infondata.
Il Segretario generale ha soppesato con l'Amministrazione e con i Funzionari tutti i rischi, tant'è che delle due proposte di efficientamento espresse come indirizzo dall'amministrazione, solo quella legata agli impianti di illuminazione pubblica ha superato il vaglio della legalità formale, espressa proprio con la delibera di indirizzo in oggetto.
Il Segretario generale, inoltre, pur se non tenuto dalle norme, non si è fermato al livello della legalità formale, ma ha dato precisi indirizzi al responsabile di servizio, affinché fossero accertati tutti gli elementi supportanti la legalità sostanziale ovvero "efficienza, efficacia, economicità" secondo il dettato dell'art. 97 della Costituzione - prima di fare qualsiasi affidamento.
Il Segretario, per contro, non è entrato, né sarebbe ammissibile in fatto e in diritto, nei dettagli tecnici del progetto, che sono di esclusiva competenza del Responsabile Tecnico.
La determina del responsabile di servizio n. 16/2015 (non il Consiglio comunale) affida i lavori di adeguamento illuminotecnico sulla scorta dell'indirizzo consiliare, conformandosi, sul piano tecnico-giuridico al dettato normativo sovra indicato e va ben oltre, sicché non è difficile ipotizzare che, se il contenuto fosse stato all'attenzione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, forse la comunicazione della stessa sarebbe stata di ben altro tenore.
Con riferimento alle preoccupazioni dei Consiglieri per supposti "costi e responsabilità penali" si ricorda che la stessa Autorità - richiamando l'AVCP (ora ANAC) in ordine alle ipotesi di affidamenti con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando - si esprime con riserva: "...non sembrano nel caso di specie, ricorrere i presupposti applicativi del richiamato art. 57 comma 2, lett. B del Codice degli appalti..." e assegna al Comune di Seveso un termine di 60 giorni per adottare le iniziative volte a rimuovere la violazione della concorrenza.
Con riferimento al ritardo nella comunicazione, il Segretario generale esprime tutto il suo rammarico ed è pronta a fornire al Consiglio comunale le "proprie" motivazioni, le quali se ascoltate, potranno consentire se non una giustificazione almeno la comprensione del ritardo medesimo.
Da ultimo, ma non meno importante, la richiesta rivolta al Segretario comunale di "immediate e spontanee dimissioni".
Non si vuole rimarcare la differenza fra organi politici e burocratici: il Segretario non può dimettersi, pena la violazione dei propri doveri giuridici, tuttavia coglie tutta la dimensione di una difficoltà e di una relazione istituzionale che risulta viziata e del tutto estranea al normale e collaborativo rapporto che vi deve essere fra i Consiglieri comunali e il medesimo Segretario: unico organo deputato a garantire l'intero Consiglio comunale a prescindere dalle maggioranze politiche e dal Sindaco che ne ha disposto la nomina.
Per tutto quanto premesso, il Segretario generale pur prendendo atto della testimonianza della Giunta, che valuta ogni giorno il lavoro e le responsabilità assunte dal medesimo, rimetterà ogni decisione alla valutazione dei Sindaci dei Comuni convenzionati.
Distintamente.
Il Segretario generale
Anna Lucia Gaeta
Anna Lucia Gaeta risponde ai consiglieri comunali. Lo fa con una lettera, datata mercoledì 25 marzo, per esprimere in sintesi alcuni concetti: innanzitutto al Segretario non spetta il controllo di legittimità degli atti, demandato ai responsabili di servizio e ai dirigenti. Né, tanto meno, può entrare nel merito dei dettagli tecnici delle delibere. Manifestando il suo rammarico per il ritardo con cui la lettera è stata trasmessa agli amministratori comunali, e pronta a darne spiegazione nella prossima seduta consiliare, spiega che un Segretario comunale non può dimettersi: ma, riconoscendo "una difficoltà e una relazione istituzionale viziata", rimette ogni decisione ai sindaci che hanno sottoscritto la convenzione (Seveso e Lentate sul Seveso, ndr). Qui di seguito la lettera che ha indirizzato ai consiglieri comunali, alla Giunta e al Presidente del Consiglio comunale:
A seguito dei commenti apparsi su "Qui Brianza" il Segretario generale ritiene doveroso fare alcune precisazioni.
In primo luogo si ringrazia - a nome della categoria - i Consiglieri che hanno affermato, seppure in negativo, su presupposti di fatto e di diritto totalmente infondati, il ruolo e l'importanza del Segretario comunale.
Contrariamente al disegno di legge (c.d. Riforma Madia) che dispone l'abolizione dei Segretari comunali e conferma il ruolo esclusivo dei dirigenti nella gestione e direzione della cosa pubblica, alcuni Consiglieri comunali di Seveso hanno riscoperto l'importanza del Segretario comunale attribuendogli funzioni e scopi che, pur non trovando riscontro né nell'attuale Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 267/2000) né nell'ordinamento interno del Comune di Seveso, segnalano l'esigenza di meditarne la figura e/o la sua abolizione.
Sorvolando sui commenti di singoli cittadini, che possono essere privi di specifiche competenze, ci si sofferma sul c.d. "ruolo tecnico" del Segretario comunale tanto sbandierato, mai compreso pienamente, forse a causa di una legislazione che ha trascurato di definire compiutamente la figura, alimentando gli equivoci e gli "scivoloni giuridici" in cui sono incorsi alcuni membri del Consiglio comunale di Seveso.
Il Segretario comunale, a norma dell'art. 97 del TUEL svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa. Non spetta al Segretario il parere di legittimità-regolarità tecnica che, a norma dell'art. 49 del TUEL, spetta unicamente al Responsabile del Servizio interessato, fatta salva l'ipotesi di assenza dei responsabili. Aspetto che non ricorre per il Comune di Seveso, provvisto sia di responsabili che di dirigenti.
Non si farà una disamina sul significato di "collaborazione e assistenza giuridico amministrativa" su cui fiumi di dottrina e di giurisprudenza si sono espressi in modo completo ed esaustivo, ci si limiterà a ricordare ai consiglieri comunali che tale ruolo non consiste nell'inibire l'esercizio del potere di decisione e/o indirizzo dell'Amministrazione, ma nell'assistere che l'esercizio dello stesso si svolga e risulti conforme all'ordinamento giuridico, fatti salvi il caso di evidente violazione di legge o di atti completamente illeciti.
Il ruolo del Segretario è quello di una sorta di consulente giuridico: "il garante della legalità dell'azione amministrativa" ovvero non della legalità del singolo atto amministrativo - atteso che non rientra più fra le competenze del Segretario il controllo di legittimità - piuttosto il suo ruolo deve garantire la possibilità che le scelte e le decisioni proprie dell'ente si svolgano in un contesto definito in via anticipata di legalità.
L'ordinamento vigente, in sostanza, non assegna al Segretario il ruolo di censore né la funzione di "inibire" tutti gli atti rischiosi, altrimenti, argomentando per assurdo, il Segretario comunale dovrebbe inibire tutti gli atti dell'ente e tutti gli atti dei Responsabili di Servizio che paventino la semplice probabilità di un ricorso giurisdizionale o di una richiesta di chiarimento da parte di Autorità di Vigilanza o Garanzia.
Naturalmente nulla vieta che i Consiglieri comunali di Seveso si facciano portatori di una proposta di legge in tal senso, restando impregiudicata la conseguenza giuridica: ogni parere espresso dal Segretario comunale, che abbia la forza invocata sopra, non potrà essere liquidato, se scomodo, come "bizzarro" ma dovrà dal luogo agli effetti inibenti previsti.
Nel merito, tuttavia, l'accusa di negligenza/imperizia rivolta al Segretario generale è completamente infondata.
Il Segretario generale ha soppesato con l'Amministrazione e con i Funzionari tutti i rischi, tant'è che delle due proposte di efficientamento espresse come indirizzo dall'amministrazione, solo quella legata agli impianti di illuminazione pubblica ha superato il vaglio della legalità formale, espressa proprio con la delibera di indirizzo in oggetto.
Il Segretario generale, inoltre, pur se non tenuto dalle norme, non si è fermato al livello della legalità formale, ma ha dato precisi indirizzi al responsabile di servizio, affinché fossero accertati tutti gli elementi supportanti la legalità sostanziale ovvero "efficienza, efficacia, economicità" secondo il dettato dell'art. 97 della Costituzione - prima di fare qualsiasi affidamento.
Il Segretario, per contro, non è entrato, né sarebbe ammissibile in fatto e in diritto, nei dettagli tecnici del progetto, che sono di esclusiva competenza del Responsabile Tecnico.
La determina del responsabile di servizio n. 16/2015 (non il Consiglio comunale) affida i lavori di adeguamento illuminotecnico sulla scorta dell'indirizzo consiliare, conformandosi, sul piano tecnico-giuridico al dettato normativo sovra indicato e va ben oltre, sicché non è difficile ipotizzare che, se il contenuto fosse stato all'attenzione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, forse la comunicazione della stessa sarebbe stata di ben altro tenore.
Con riferimento alle preoccupazioni dei Consiglieri per supposti "costi e responsabilità penali" si ricorda che la stessa Autorità - richiamando l'AVCP (ora ANAC) in ordine alle ipotesi di affidamenti con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando - si esprime con riserva: "...non sembrano nel caso di specie, ricorrere i presupposti applicativi del richiamato art. 57 comma 2, lett. B del Codice degli appalti..." e assegna al Comune di Seveso un termine di 60 giorni per adottare le iniziative volte a rimuovere la violazione della concorrenza.
Con riferimento al ritardo nella comunicazione, il Segretario generale esprime tutto il suo rammarico ed è pronta a fornire al Consiglio comunale le "proprie" motivazioni, le quali se ascoltate, potranno consentire se non una giustificazione almeno la comprensione del ritardo medesimo.
Da ultimo, ma non meno importante, la richiesta rivolta al Segretario comunale di "immediate e spontanee dimissioni".
Non si vuole rimarcare la differenza fra organi politici e burocratici: il Segretario non può dimettersi, pena la violazione dei propri doveri giuridici, tuttavia coglie tutta la dimensione di una difficoltà e di una relazione istituzionale che risulta viziata e del tutto estranea al normale e collaborativo rapporto che vi deve essere fra i Consiglieri comunali e il medesimo Segretario: unico organo deputato a garantire l'intero Consiglio comunale a prescindere dalle maggioranze politiche e dal Sindaco che ne ha disposto la nomina.
Per tutto quanto premesso, il Segretario generale pur prendendo atto della testimonianza della Giunta, che valuta ogni giorno il lavoro e le responsabilità assunte dal medesimo, rimetterà ogni decisione alla valutazione dei Sindaci dei Comuni convenzionati.
Distintamente.
Il Segretario generale
Anna Lucia Gaeta
Luca Allievi :
A breve su questi schermi un paio di considerazioni sulla comunicazione inviata dal Segretario comunale ... State sintonizzati! | martedì 05 maggio 2015 12:00 Rispondi