L'Unione Artigiani: "Non pagate il canone Rai"
"In un momento di grave e perdurante crisi sulle imprese, l'atteggiamento vessatorio posto in essere dalla Rai appare esecrabile e censurabile nella forma e nei contenuti. Per questo protestiamo con veemenza e ci attendiamo da un Esecutivo tanto attento alle riforme e alle piccole e medie imprese, un intervento risolutivo e definitivo del caso specifico e sul servizio pubblico radiotelevisivo in generale." L'Unione Artigiani interviene sulla querelle della lettere spedite dalla Rai a pioggia ...
"In un momento di grave e perdurante crisi sulle imprese, l'atteggiamento vessatorio posto in essere dalla Rai appare esecrabile e censurabile nella forma e nei contenuti. Per questo protestiamo con veemenza e ci attendiamo da un Esecutivo tanto attento alle riforme e alle piccole e medie imprese, un intervento risolutivo e definitivo del caso specifico e sul servizio pubblico radiotelevisivo in generale." L'Unione Artigiani interviene sulla querelle della lettere spedite dalla Rai a pioggia a imprese e titolari di partita Iva, con la quale si chiede il pagamento di un salatissimo canone in ragione della detenzione di apparecchi atti alla ricezione del segnale televisivo. "Stiamo ricevendo centinaia di telefonate di artigiani preoccupati e indignati - spiega il segretario generale,
Marco Accornero - ai quali raccomandiamo di non pagare nulla se non prima aver attentamente verificato la propria situazione. La questione è strutturata, come sempre, in maniera assai più complessa di quel che potrebbe apparire e la sua trattazione implica l'esame caso per caso della posizione del singolo artigiano che, dati i tempi della Rai di gestione di queste posizioni, potrà senz'altro essere oggetto di consulenza ed eventualmente assistenza legale presso le nostre sedi". Attualmente piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, liberi professionisti, e ancora, lavoratori autonomi, agenti di commercio e più in generale possessori di una partita Iva sono i soggetti a cui la Rai ha indirizzato una lettera con la richiesta di pagamento del cosiddetto "canone speciale". Si tratta dunque non del classico canone televisivo pagato dalle famiglie, ma di quello generalmente dovuto dai soggetti commerciali che detengono apparecchi anche semplicemente atti a captare il segnale radiotelevisivo anche via internet (mediante streaming o podcast). Il presupposto su cui si basa la richiesta Rai, è che tutti i soggetti raggiunti dall'inquietante missiva detengano un computer o comunque un monitor in grado di ricevere il segnale radiotelevisivo e che dunque debbano corrispondere il relativo canone ex R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458. Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per "apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni" ai fini dell'insorgere dell'obbligo di pagare il canone radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938). In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall'antenna radiotelevisiva. Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore, come tipicamente un televisore, rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di Dvd). Va inoltre precisato che il canone speciale ha validità limitata all'indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione. Pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse, dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse (è il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca) secondo quanto disposto dal R.D.L.21/02/1938 n.246. Il canone speciale, inoltre, è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta del canone alla Rai nei termini e con le modalità specificate (R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542). E' chiaro, peraltro, che il pagamento del canone speciale Rai potrebbe poi aprire le porte alla richiesta di ulteriori pretese da parte di Siae o altri e che, perciò, la risposta da dare a Rai dev'essere tanto decisa quanto specifica e che, perciò, non è consigliabile né un testo standard né una risposta "fai da te". "La raccomandazione agli artigiani - conclude Accornero - è quella di rivolgersi ai nostri uffici per avere assistenza prima di pagare. Lanciamo però un appello al Governo affinché intervenga urgentemente come nel 2012, quando l'allora ministro Corrado Passera emanò una circolare per individuare i soggetti effettivamente tenuti a versare il canone speciale Rai. A due anni da quei chiarimenti la Rai pervicacemente spara nel mucchio con lo strumento dell'invio massivo di generici ‘solleciti di pagamento' con allegati bollettini che, nella sostanza, scaricano l'onere della prova sui destinatari, costretti quanto meno a perdere tempo e soggetti a ulteriori preoccupazioni che si sommano alle già numerose beghe quotidiane."
Marco Accornero - ai quali raccomandiamo di non pagare nulla se non prima aver attentamente verificato la propria situazione. La questione è strutturata, come sempre, in maniera assai più complessa di quel che potrebbe apparire e la sua trattazione implica l'esame caso per caso della posizione del singolo artigiano che, dati i tempi della Rai di gestione di queste posizioni, potrà senz'altro essere oggetto di consulenza ed eventualmente assistenza legale presso le nostre sedi". Attualmente piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, liberi professionisti, e ancora, lavoratori autonomi, agenti di commercio e più in generale possessori di una partita Iva sono i soggetti a cui la Rai ha indirizzato una lettera con la richiesta di pagamento del cosiddetto "canone speciale". Si tratta dunque non del classico canone televisivo pagato dalle famiglie, ma di quello generalmente dovuto dai soggetti commerciali che detengono apparecchi anche semplicemente atti a captare il segnale radiotelevisivo anche via internet (mediante streaming o podcast). Il presupposto su cui si basa la richiesta Rai, è che tutti i soggetti raggiunti dall'inquietante missiva detengano un computer o comunque un monitor in grado di ricevere il segnale radiotelevisivo e che dunque debbano corrispondere il relativo canone ex R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458. Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per "apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni" ai fini dell'insorgere dell'obbligo di pagare il canone radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938). In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall'antenna radiotelevisiva. Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore, come tipicamente un televisore, rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di Dvd). Va inoltre precisato che il canone speciale ha validità limitata all'indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione. Pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse, dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse (è il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca) secondo quanto disposto dal R.D.L.21/02/1938 n.246. Il canone speciale, inoltre, è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta del canone alla Rai nei termini e con le modalità specificate (R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542). E' chiaro, peraltro, che il pagamento del canone speciale Rai potrebbe poi aprire le porte alla richiesta di ulteriori pretese da parte di Siae o altri e che, perciò, la risposta da dare a Rai dev'essere tanto decisa quanto specifica e che, perciò, non è consigliabile né un testo standard né una risposta "fai da te". "La raccomandazione agli artigiani - conclude Accornero - è quella di rivolgersi ai nostri uffici per avere assistenza prima di pagare. Lanciamo però un appello al Governo affinché intervenga urgentemente come nel 2012, quando l'allora ministro Corrado Passera emanò una circolare per individuare i soggetti effettivamente tenuti a versare il canone speciale Rai. A due anni da quei chiarimenti la Rai pervicacemente spara nel mucchio con lo strumento dell'invio massivo di generici ‘solleciti di pagamento' con allegati bollettini che, nella sostanza, scaricano l'onere della prova sui destinatari, costretti quanto meno a perdere tempo e soggetti a ulteriori preoccupazioni che si sommano alle già numerose beghe quotidiane."