La città ha un regolamento del verde: previste sanzioni fino a 480 euro

LISSONE - Il Consiglio comunale ha approvato nei giorni scorsi il Regolamento del verde. Prende in considerazione sia le aree private sia quelle pubbliche e la loro fruizione. Per i trasgressori sono previste sanzioni fino a 480 euro

Garantire la tutela del verde quale bene fondamentale  della  comunità, disciplinandone la formazione, la gestione, la manutenzione e l’uso. È questa la premessa del Regolamento del verde e d’uso degli spazi verdi, approvato dal Consiglio comunale nell’intento di riconoscere la valenza del verde urbano nella sua complessità, compresi gli aspetti culturali e ricreativi.

In quest’ottica, anche il verde di proprietà privata diventa oggetto di rispetto e tutela: il Regolamento infatti si applica al patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato posto nel territorio comunale.

Particolare tutela è prevista per alberi con circonferenza del tronco di almeno 80 centimetri e per piante di qualsiasi dimensione facenti parte di architetture vegetali con più di 50 anni. Prevista una protezione specifica per gli alberi monumentali e per formazioni in macchie arboree. 

Prima di procedere con abbattimento  - nel caso di alberi con circonferenza di almeno 80 cm - i proprietari sono tenuti a richiedere autorizzazione all’ufficio ecologia inserendo descrizione della specie botanica, della sua altezza e della circonferenza del fusto, motivazione dell’abbattimento e documentazione fotografica. Nel caso di alberi con circonferenza superiore a 250 cm è richiesta anche una perizia tecnica a firma di tecnico abilitato con competenza in arboricoltura.

L’abbattimento in assenza di autorizzazione comporta sanzione pecuniaria e spese per procedere alla compensazione. A compensazione degli alberi abbattuti il richiedente dovrà reimpiantare un numero uguale di esemplari arborei su proprietà privata. In alternativa potrà versare al Comune, per ogni alberatura da abbattere, la somma necessaria a sopportare i costi di ripiantumazione in area  pubblica e di posa per 3 annualità dalla messa a dimora. 

Non è prevista alcuna compensazione in caso di abbattimenti di alberature morte,  di abbattimento a seguito di sentenze giudiziarie, per evidenti ragioni di pubblica incolumità o nel caso di intervento  di diradamento su un popolamento arboreo eccessivamente denso, previo assenso dell’ufficio competente.

In caso di potatura, le operazioni dovranno essere svolte nell’ottica della preservazione degli esemplari arborei, da eseguire preferibilmente durante il periodo di riposo vegetativo dell’albero, e comunque entro il 20 marzo. 

Per la potature di alberi aventi un diametro pari o superiore a 50 cm (circonferenza 157 cm), è necessaria la segnalazione dell’inizio dei lavori ai competenti uffici comunali. E’ vietato in ogni caso l’intervento di capitozzatura della chioma, ammessa solo per le piante di salice e gelso.
Anche i progetti edilizi dovranno tenere in massimo conto il verde esistente con particolare attenzione a non danneggiare gli apparati radicali. Nel caso di nuove costruzioni, la documentazione relativa dovrà essere  sempre corredata di planimetria  in  scala  1:500  riportante  gli  alberi  presenti  sull’area  oggetto  di  intervento, nonché l’indicazione  degli  alberi  da  abbattere  per  i  quali  dovrà  essere  inoltrata  l’apposita autorizzazione subordinata  alla  reintegrazione  di  nuovi  alberi  in sostituzione di quelli rimossi. 

I  proprietari  di  aree  a  verde  sono  tenuti  ad effettuare periodicamente interventi di pulizia dell’area, taglio dell’erba, rimonda delle porzioni di chioma secche, difesa da parassiti e interventi necessari a tutela della pubblica incolumità. La  vegetazione  può  oltrepassare  il  limite  fra  la  proprietà  privata  ed  il  sedime  stradale  solo quando l’aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,50. 

Tutte  le  piante  colpite  da  patologie  devono  essere  prontamente  segnalate agli Organi Fitosanitari Regionali competenti. Deve altresì essere segnalata ogni altra manifestazione anomala che per virulenza o velocità di  diffusione  o  estensione  possa  pregiudicare o compromettere  popolamenti  arborei  o  diffondersi ampiamente. 

Per quanto riguarda le aree verdi, il Regolamento ricorda che è vietato raccogliere fiori e frutti, appendere cartelli segnaletici agli alberi, sostare per pic-nic tranne dove specificatamente permesso, campeggiare e pernottare. Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi. Sono, inoltre, proibiti i fuochi artificiali, salvo specifica autorizzazione dell’amministrazione. 

Sono previste sanzioni pecuniarie, in caso di violazioni al Regolamento, che vanno da un minimo di 50 ad un massimo di 480 euro.


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