La Cassazione boccia il ricorso: il Comune deve risarcire i genitori della bambina allontanata da casa

NOVA MILANESE - Con sentenza numero 20928 del 16 ottobre la Corte di Cassazione, sezione terza, mette fine alla vicenda della bambina che il Comune aveva sottratto ai genitori nel timore di abusi sessuali. Confermando la sentenza della Corte d'Appello, il Comune è ora tenuto a risarcire la famiglia.

La Corte di Cassazione boccia il ricorso: il Comune dovrà risarcire i genitori della bambina che era stata allontanata dal nucleo familiare. Ingiustamente, secondo i giudici, che hanno confermato la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva riconosciuto l'esistenza di un danno biologico e morale.

La bambina, dopo la segnalazione della maestra d'asilo, era stata sottratta ai genitori sui quali gravava il sospetto di aver compiuto abusi sessuali sulla piccola. L'accusa, tuttavia, non aveva mai trovato alcun fondamento e, anzi, era stata smentita. Il Tribunale di Minori di Milano, infatti, dopo aver compiuto indagini aveva revocato il provvedimento evidenziando che, nei sei mesi dell'allontanamento, gli accertamenti compiuti non avevano messo in risalto elementi compatibili con le molestie sessuali.

Insomma, secondo i giudici della terza sezione della Corte di Cassazione, i Servizi sociali del Comune avevano operato con leggerezza senza fare le necessarie e approfondite indagini con il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria alla quale è obbligatorio denunciare reati di cui si è venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Nella sentenza, la n. 20928 del 16 ottobre, i giudici fanno presente che il sindaco ha il potere di intervento diretto sull'ambiente familiare ma soltanto nei casi di abbandono morale e materiale e, in genere, per situazioni di disagio minorile che siano palesi, evidenti o comunque di agevole e indiscutibile accertamento, al fine di adottare in via immediata i provvedimenti di tutela necessari.

Per la Cassazione il Comune dovrà pertanto rispondere dell'imperizia dei suoi dipendenti: con la specifica che il danno morale non sarà da considerare riassorbito in quello biologico, ma avrà invece una sua valenza autonoma.