Illuminazione pubblica: il Garante fa ricorso al Tar contro il Comune
SEVESO - Nel mese di novembre il Consiglio comunale aveva deciso di riqualificare l'illuminazione pubblica. A fronte di osservazioni del Garante aveva approvato una nuova delibera e fornito spiegazioni. Non basta: il Garante, difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha presentato ricorso al Tar.
Una nuova puntata nella telenovela della riqualificazione dell'illuminazione pubblica: l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha deciso di fare ricorso al Tar (Tribunale amministrativo regionale) contro la delibera approvata dal Consiglio comunale.
Con decumentazione già depositata a gli atti e trasmessa all'ufficio Protocollo del Comune nei giorni scorsi. Un problema in più da risolvere, insomma, per il sindaco Paolo Butti che in cuor suo sperava di aver chiuso la questione dopo aver fornito spiegazioni adeguate al Garante riguardo alla convenienza di un'operazione destinata a migliorare la rete di illuminazione pubblica con un intervento che si sarebbe ripagato 'da solo' (meno costi di manutenzione e canone inferiore) nell'arco di nove anni grazie all'accordo raggiunto con Enel Sole Srl.
Il 25 febbraio il Garante aveva tuttavia evidenziato che non era stato rispettato il Codice degli appalti: ovvero non si poteva affidare questo incarico senza la pubblicazione di un bando di gara. Aveva inoltre fatto presente che le ragioni di economicità indicate dal Comune erano fondate "su mere ipotesi di risparmio di spesa non riscontrate da approfondimenti istruttori e non sufficienti a legittimare una procedura di aggiudicazione che, invece, deve avere carattere eccezionale e rispondere ai tassativi requisiti previsti dalla legge". Il tutto, pertanto, si traduceva nel mancato rispetto dei princìpi della concorrenza attribuendo a Enel Sole un ingiusto vantaggio, sia nell'affidamento del lavoro sia nella successiva gara eventualmente indetta per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica.
A queste osservazioni, alla fine di aprile, l'amministrazione comunale aveva replicato con uno scritto. Soprattutto precisando che l'acquisizione degli impianti al patrimonio pubblico sarebbe avvenuta soltanto in fase successiva al completamento dei lavori e, pertanto, Enel Sole sarebbe tuttora il proprietario quindi vanterebbe un diritto esclusivo su questi. In più aggiungeva che prima di dare corso all'operazione era stata fatta un'attenta analisi di mercato, rilevando che il prodotto offerto da Enel Sole è il migliore in termini di consumi, di efficienza luminosa e di durata, ma l'offerta risultava vantaggiosa anche dal punto di vista economico.
Tutte giustificazioni che non hanno convinto il Garante. L'Avvocatura dello Stato, nel testo del ricorso, sottolinea (nel vero senso della parola) che si può utilizzare la procedura negoziata "qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente a un operatore economico determinato". Non solo: nel ricorso si afferma che "la deliberazione in questione risulta altresì viziata per difetto di motivazione, illgicità, irragionevolezza e contradditorietà e, conseguentemente, merita di essere annullata".
Attraverso il ricorso il Garante chiede l'annullamento della delibera del Consiglio comunale e le spese di giudizio (4 mila euro) a carico del Comune.
Lega Nord Seveso :
L'intervento del Garante e dell'Avvocatura dello Stato nei confronti della Giunta Butti PD la dice lunga sul modo con il quale la sinistra sta governando Seveso. Gli atti: "Alla luce di quanto appena richiamato appare evidente come la deliberazione n. 24 del consiglio Comunale impugnata debba ritenersi viziata per eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria ed illogicità della motivazione. La deliberazione in questione risulta viziata per difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà e, conseguentemente, deve essere annullata." PAG. 17 "Anche alla luce della nota resa dal Comune di Seveso in risposta al parere dell'Autorità ex. Art. 21-bis della L. n. 287/90, pertanto, emerge una assoluta carenza istruttoria, in specie in relazione alle ragioni di carattere tecnico ed economico necessarie a giustificare l'applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 57, co 2, lett. B), del Codice degli Appalti, nonché in relazione al nesso tra economicità della soluzione prescelta e inapplicabilità delle norme a tutela della concorrenza". PAG. 18 | domenica 07 giugno 2015 12:00 Rispondi