Ristorazione scolastica: procedura facilitata per aiutare 2.500 famiglie
SEREGNO - Da quest'anno le famiglie possono detrarre le spese riguardanti la ristorazione scolastica per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno. L'amministrazione comunale di Seregno ha introdotto una procedura per facilitare i cittadini.
Da quest’anno, per la dichiarazione dei redditi 2016 è possibile la detrazione delle spese riguardanti la ristorazione scolastica per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno, con necessità da parte dei genitori di ottenere le attestazioni delle spese sostenute nel corso del 2015, e l’assessorato all'Istruzione del Comune di Seregno attiva una procedura ad hoc.
"Nella logica della digitalizzazione dei servizi, in collaborazione con la società di ristorazione scolastica, abbiamo attivato una procedura informatica che permette un accesso semplice e immediato per le 2500 famiglie che potrebbero essere interessate ad usufruire di questa opportunità - ha dichiarato l’assessore all’Istruzione e Innovazione digitale Ilaria Anna Cerqua - evitando code e lungaggini amministrative, in una logica di efficienza e di conciliazione dei tempi famiglia-lavoro".
Da questi primi giorni del mese di aprile infatti sarà possibile ottenere la certificazione attestante la spesa effettivamente sostenuta nell’anno 2015 per la fruizione del servizio di refezione scolastica, accedendo, con le proprie credenziali, al sito www.comuneseregno.ecivis.it, o comunque è sempre possibili rivolgendosi direttamente al Punto Elior Via Umberto I, 78.
La detrazione è resa possibile da una modifica normativa introdotta con la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. A seguito di tali modifiche, è prevista appunto la detrazione delle spese “per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera”, il tutto illustrato anche dalla Circolare n.3/E marzo 2016- Agenzia delle Entrate.
"Nella logica della digitalizzazione dei servizi, in collaborazione con la società di ristorazione scolastica, abbiamo attivato una procedura informatica che permette un accesso semplice e immediato per le 2500 famiglie che potrebbero essere interessate ad usufruire di questa opportunità - ha dichiarato l’assessore all’Istruzione e Innovazione digitale Ilaria Anna Cerqua - evitando code e lungaggini amministrative, in una logica di efficienza e di conciliazione dei tempi famiglia-lavoro".
Da questi primi giorni del mese di aprile infatti sarà possibile ottenere la certificazione attestante la spesa effettivamente sostenuta nell’anno 2015 per la fruizione del servizio di refezione scolastica, accedendo, con le proprie credenziali, al sito www.comuneseregno.ecivis.it, o comunque è sempre possibili rivolgendosi direttamente al Punto Elior Via Umberto I, 78.
La detrazione è resa possibile da una modifica normativa introdotta con la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. A seguito di tali modifiche, è prevista appunto la detrazione delle spese “per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera”, il tutto illustrato anche dalla Circolare n.3/E marzo 2016- Agenzia delle Entrate.